Cassazione Penale, Sez. 1, 23 marzo 2020, n. 10504 – Lesioni colpose e disastro ambientale. Patologie tumorali e morte di lavoratori addetti a processi di lavorazione di fibre tessili. Responsabilità giurudica delle figure apicali.

Area tematica: Sicurezza / Ambiente

Fonte: Corte di Cassazione

Data: 30/03/2020

Lesioni colpose e disastro ambientale. Patologie tumorali e morte di lavoratori addetti a processi di lavorazione di fibre tessili. Responsabilità giurudica delle figure apicali.

Il 23/03/2020 la Corte di Cassazione Penale – Sez. 1,  si è espressa su di una controversa lite che comprendeva oltre che aspetti di carattere Ambientali, anche di Salute e Sicurezza sul Lavoro.

La presente sentenza, rappresenta un esempio molto articolato di come la Responsabilita Giuridica delle Figure Apicali,  tanto da un punto di vista ambientale che di sicurezza, non sia  ascrivibile   solo  ai   rappresentati  legali, ma coinvolga tutte le figure che ricoprono un ruolo di responsabilità all’interno dei processi direttamente connessi con il reato contestato.

Inoltre, altrettanto importante è la tempistica che vede in esame un arco temporale di oltre trent’anni, dal 1970 al 2004.

Ultimo ma non meno importante, le evidenze oggettive prese in esame, il DVR, il Protocollo Sanitario, Dispositivi di Protezione Individuali e Collettivi, nonché tutte le attività di controllo e monitoraggio attivate, formali ed effettive, per entrambi gli aspetti.

Di seguito uno stralcio dei fatti principali dell’impianto accusatorio:

FATTO

“Secondo l’accusa elevata a carico dei Legali Rappresentanti e relativi Responsabili di Funzione, i predetti imputati nelle rispettive qualità per  ciascuno di essi specificate nelle singole imputazioni, di  responsabili  del    reparto   tintoria, di direttori della produzione e di responsabili dello stabilimento, di legali rappresentanti delle società XXXXXX s.p.a., già YYYYY s.p.a., e Manifattura XY e figli s.p.a., rispettivamente proprietarie dal 1970 al 1986 la prima e dal 1987 al 1996 la seconda dello stabilimento industriale, presso il quale sino alla sua chiusura, avvenuta in data 4 aprile 2004, si erano resi responsabili del decesso o delle gravi malattie contratte da oltre un centinaio di dipendenti, addetti ai processi di lavorazione di fibre tessili, compresi la tintura e la rifinitura, condotti nella mancata adozione di misure organizzative, strutturali ed igieniche a tutela della salute dei lavoratori. In particolare, si addebitava di avere per colpa, cooperando tra loro, posto i lavoratori a contatto con ammine aromatiche e metalli pesanti, sostanze altamente nocive ed impiegate nelle fasi del ciclo produttivo, in assenza di accorgimenti precauzionali e di dotazioni protettive quali guanti e mascherine, di qualsiasi monitoraggio ambientale, dell’installazione di impianti di aspirazione meccanica delle polveri e vapori, nonostante la carenza di areazione naturale, di controlli medici periodici e di prove biologiche di contaminazione, azioni ed omissioni realizzate in violazione delle disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, e di avere determinato l’insorgenza di patologie tumorali, dalle quali era derivata la morte di oltre un centinaio di lavoratori, nonché di avere cagionato il disastro ambientale dell’area circostante lo stabilimento per l’inquinamento del suolo, nel quale erano stati sversati ed interrati fanghi ed altri rifiuti speciali di origine industriale, pericolosi perché intrisi di sostanze tossiche e nocive, quali coloranti azoici utilizzati per le colorazioni, metalli pesanti, incluse sostanze cancerogene quali il cromo esavalente, l’amianto e la lana di vetro, provenienti dalla ristrutturazione dello stabilimento…………”

 

Si rimanda per maggiori dettagli alla sentenza in oggetto affinchè possiate fare le opportune considerazioni.

Buona Lettura.