Fondo di garanzia per le PMI nuove semplificazioni con il Decreto Cura Italia

In questi giorni con il  decreto Cura Italia, abbiamo tanto sentito parlare di una serie di strumenti finalizzati a supportare le aziende in questa difficile situazione d’emergenza e tra questi  c’è stato un ampliamento delle risorse  messe a disposizione del Fondo di Garanzia e una semplificazione delle modalità di accesso allo stesso.

Ma facciamo una breve sintesi per comprendere meglio di cosa parliamo

Il Fondo di Garanzia è uno strumento ben noto agli operatori del settore creditizio, istituito nel 2000 con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) con l’intento di favorire l’accesso al credito delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica finalizzata ad integrare o sostituire le garanzie reali portate dalle aziende.

Negli anni l’iniziativa si è dimostrata molto valida ed ha incontrato il favore  delle imprese, difatti in base alle ultime rilevazioni, si stima che oltre il 90% delle aziende italiane ha avuto accesso a finanziamenti con la copertura del Fondo anche in assenza di garanzie reali.

Con le nuove facilitazioni introdotte dal decreto Cura Italia quindi,  sono state ampliate di 1,5 miliardi di euro le dotazioni del Fondo di Garanzia e  semplificate le modalità  di richiesta per le PMI e le persone fisiche, che possono accedere da subito al credito per fronteggiare questa straordinaria emergenza.

Di seguito riportiamo brevemente le principali misure:

  1. Garanzia gratuita per tutte le operazioni. Si applica la percentuale massima di copertura (80% per la garanzia diretta e 90% per la riassicurazione) fino ad un importo massimo garantito di 1,5 milioni per singola impresa (al superamento di tale soglia si applicano le misure ordinarie di copertura).
  2. Non è più necessaria la valutazione dell’andamento dell’impresa.
  3. È annullato il pagamento delle commissioni per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie presentate dalla data di entrata in vigore del decreto.
  4. Viene estesa la durata della garanzia sui finanziamenti già garantiti oggetto di sospensione delle rate o della sola quota capitale da parte delle banche finanziatrici.
  5. Sono ammissibili le operazioni finalizzate all’estinzione di finanziamenti (rinegoziazione finanziamenti o consolidamento di passività a breve) erogati dalla stessa banca (o gruppo bancario).
  6. Infine sono ammessi a garanzia, gratuitamente e senza valutazione, i finanziamenti a favore di persone fisiche che esercitano l’attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 (finanziamenti inferiori a 18 mesi fino a 3.000 euro di importo).

Certo, le novità introdotte non basteranno a risolvere completamente la situazione, tuttavia molti auspicano che questo, accanto ad altri strumenti in via di definizione, possano supportare le azienda nel reperimento della liquidità necessaria per affrontare il difficile cammino che le attende.